Sulla scia di pronunce precedenti certo note almeno agli operatori del settore La Corte d’Appello di Milano, con recente sentenza n. 2582 del 17 giugno 2015, ha confermato la legittimità della rinuncia da parte di un condomino all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento – anche senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini – se (e sottolineo se diceva Mina in una nota canzone del passato) l’impianto non ne sia pregiudicato, con il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell’art. 1123, secondo comma c.c., dall’obbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato; in tal caso egli è tenuto solo a pagare le spese di conservazione dell’impianto stesso ((in tal senso Cass. Civ. n.19893/11).

Siamo a disposizione per chiarimenti/delucidazioni sull’argomento.